REGOLAMENTO INTERNO
deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci – Duino, 10 novembre 2007
PREMESSA
Il Circolo Velico Duino – Associazione sportiva dilettantistica è concessionario dal 1990 di uno specchio acqueo nel Porticciolo di Duino. In questo contesto la situazione dei posti d’ormeggio è stata presa in carico così come presentata a suo tempo dalla Capitaneria di Porto di Trieste, con il fine di non turbare l’ordine costituito, inclusa la lista d’attesa. Tutte le modifiche apportate successivamente sono state unicamente finalizzate al miglioramento della situazione ereditata.
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono regole generali d’immediata applicazione per il buon funzionamento delle attività del Circolo.
Le norme di seguito esposte non possono in nessun caso essere in contrasto con lo Statuto.
Per quanto non espressamente previsto dalla Sezione I si rimanda alle norme previste dal Codice della Navigazione, dal Codice della Nautica da Diporto ed alle Ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Trieste.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento possono essere oggetto di provvedimento disciplinare.
SEZIONE I
GESTIONE DEGLI ORMEGGI
Articolo 1 – BENEFICIO D’ORMEGGIO
L’uso dell’ormeggio è strettamente individuale.
Ogni socio può essere assegnatario di un solo posto d’ormeggio.
Il beneficio di ormeggio nello specchio acqueo sociale è concesso al socio e non alla sua unità da diporto e, pertanto, il socio che ceda la sua imbarcazione conserva il beneficio di ormeggio per un’imbarcazione di misure non superiori, sempre nel rispetto degli spazi disponibili e di manovra.
Le unità da diporto ormeggiate devono essere di esclusiva proprietà dei soci.
Il Socio non può usufruire del posto d’ormeggio per un’unità da diporto differente da quella dichiarata.
Un socio non può cedere l’ormeggio a terzi, tranne nel caso del coniuge e dei soggetti rientranti per legge nella categoria dei parenti di primo grado. La comunicazione va data preventivamente al Consiglio direttivo in forma scritta.
La reale appartenenza dell’unità da diporto è determinata in base al documento d’immatricolazione, o in caso diverso, da scrittura notarile, atto notorio, intestazione del certificato di assicurazione o altra documentazione certa a supporto.
In caso di comproprietà di una unità da diporto, tutti i comproprietari dovranno essere soci del Circolo.
Articolo 2 – DOVERI DEI SOCI
Il Socio proprietario di natante o imbarcazione ha l’obbligo di issare il guidone sociale durante lo svolgimento delle regate, alle quali parteciperà a nome del Circolo Velico Duino.
Il socio che volesse sostituire l'unità da diporto con una di uguali o minori dimensioni dovrà darne comunicazione preventiva al Consiglio direttivo. Nel caso di sostituzione con un'unità da diporto di dimensioni maggiori, il socio, oltre alla comunicazione preventiva, dovrà attendere l’eventuale autorizzazione del Consiglio direttivo, che si esprimerà in merito.
Due soci possono scambiarsi i posti d’ormeggio solo previa comunicazione e successiva autorizzazione del Consiglio direttivo, purché ciò non avvenga a danno delle altre unità da diporto e sempre nel rispetto degli spazi disponibili e di manovra.
Il socio deve occupare per almeno tre mesi l’anno con la propria unità da diporto il proprio posto d’ormeggio, tranne per motivate ragioni indirizzate al Consiglio direttivo, che non possono prolungarsi oltre l’anno in corso.
Solo in caso di comprovato impedimento, tale periodo potrà essere prorogato per tutto l’anno successivo, trascorso il quale, l’assegnazione potrà essere revocata definitivamente su espressione del Consiglio direttivo.
E' dovere del socio mantenere in buono stato l’unità da diporto, in modo che essa corrisponda sempre ai requisiti di sicurezza e di decoro.
I natanti e le imbarcazioni possono uscire dalla specchio acqueo sociale soltanto al comando del socio assegnatario del posto d’ormeggio o del coniuge o dei parenti di primo grado, purché soci, o eccezionalmente, di altra persona da questi autorizzato e preventivamente segnalata in forma scritta al Consiglio direttivo.
Il socio è tenuto inoltre a far rispettare le norme del presente Regolamento anche da parte di suoi aventi causa, familiari, ospiti ed equipaggio, restando responsabile per eventuali danni causati a terzi.
Articolo 3 - ORMEGGI
Sono ammessi nello specchio acqueo sociale i natanti e le imbarcazioni per attività da diporto o sportive, senza fini di lucro.
Nel periodo nel quale il socio non tiene occupato il proprio posto d’ormeggio, il Circolo potrà disporne secondo le temporanee necessità, senza che per questo il socio venga a perdere alcun diritto sull’ormeggio stesso.
I soci devono provvedere ad adeguati ormeggi che dovranno mantenere nella migliore efficienza. Le unità da diporto dovranno essere munite di adeguati parabordi per evitare danni alle unità da diporto vicine. Dei danni derivanti dal cattivo tempo, anche di carattere eccezionale, e dal carente ormeggio, risponde il proprietario dell’unità da diporto che ha causato il danno. In nessun caso, e tanto meno per danni causati da forza maggiore, potrà essere ritenuto responsabile il Circolo Velico Duino.
Qualora il Circolo ritenga che il modo nel quale è ormeggiata l’unità da diporto non sia a regola d’arte, o le sue tenute siano deboli o logore, chiederà al proprietario di provvedere d’urgenza a quanto necessario, anche per evitare possibili danni alle unità da diporto vicine. Qualora l’interessato non rispondesse sollecitamente all’invito o fosse irreperibile, verrà provveduto con personale e mezzi del Circolo, per quanto possibile, fatta salva la rifusione delle spese da parte dell’interessato stesso.
La manutenzione dei corpi morti e degli ormeggi compete ai soci assegnatari di posto d’ormeggio, compresi i terminali con i diversi dispositivi di fissaggio a bordo. Detti terminali dovranno essere proporzionati alle dimensioni dell’unità da diporto e sostituiti qualora il logorio ne dovesse compromettere la solidità.
Articolo 4 – ASSEGNAZIONE ORMEGGI E LISTA D’ATTESA, POSTI CANOA
E’ tassativamente vietata l’assegnazione, anche solo temporanea, di posti d’ormeggio a non soci, o a soci non inseriti in lista di attesa.
Per accedere alla lista d’attesa, il socio interessato deve inoltrare richiesta scritta al Consiglio direttivo precisando le caratteristiche e le dimensioni dell’unità da diporto da ormeggiare.
I posti d’ormeggio che decadono vengono riassegnati a tempo indeterminato in base alla lista d’attesa, tenendo presenti anche le richieste presentate dai soci già assegnatari di posto barca, che necessitano di sostituire la propria imbarcazione, sempre nel rispetto degli spazi disponibili e/o di manovra. In caso di criticità oppure per diversa e comprovata necessità da parte del Circolo, il Consiglio direttivo può optare per soluzioni alternative.
Il posto d’ormeggio sarà assegnato dal Consiglio direttivo al socio che avrà totalizzato il maggior punteggio nella graduatoria compilata in base a:
· 1 punto per ogni anno di anzianità dall’ammissione a socio ordinario;
· 1 punto per ogni anno trascorso dalla domanda di assegnazione;
· maggiorazione del punteggio del 25% se il richiedente è residente nel Comune di Duino Aurisina.
Il socio interessato ad un’assegnazione temporanea nel corso dell’anno, deve inoltrare preventivamente richiesta scritta al Consiglio direttivo che si esprimerà in merito.
L’occupare o l’aver occupato un determinato posto d’ormeggio in via temporanea non da alcun diritto di assegnazione dello stesso.
Le regole sopra esposte, valgono analogamente per l’assegnazione dei posti canoa.
Nelle future assegnazioni non saranno concessi posti d’ormeggio in seconda fila.
Sono previsti almeno due ormeggi per imbarcazioni di proprietà del Circolo, dedicate all’attività e assistenza velica.
Articolo 5 – PREDISPOSIZIONE DELLA QUOTA SOCIALE E DEI CANONI
I canoni sono deliberati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo.
La quota sociale viene proposta in base alle necessità di cassa e può variare di anno in anno.
La quota di tesseramento alla Federazione Italiana Vela viene stabilita dalla stessa e fatta propria. Il costo annuale del canone ormeggio, arrotondato all’Euro superiore, viene calcolato secondo la seguente formula:
larghezza x lunghezza f.t x costo mq.
La tariffa dell’ormeggio temporaneo, arrotondata all’Euro superiore, viene calcolata per periodi maggiori di giorni sei, secondo la seguente formula:
larghezza x lunghezza f.t x costo mq x coeff. tempo
Da giorni
|
A giorni
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Coeff. tempo
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7
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30
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0,25
|
31
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60
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0,50
|
61
|
90
|
0,75
|
Oltre novanta giorni il canone viene determinato a tariffa piena.
Articolo 6 – DECADENZA DEL POSTO D’ORMEGGIO
L’assegnazione del posto d’ormeggio è a tempo indeterminato, ma decade nei seguenti casi:
- Dimissioni
- Rinuncia del posto d’ormeggio
Il socio che rinuncia al posto ormeggio non ha diritto ad alcun rimborso.
Nel caso di comproprietà dell’imbarcazione derivante da cessione di caratura successiva all’assegnazione del posto d’ormeggio, il nuovo comproprietario non potrà avvalersi del diritto al posto d’ormeggio del socio che decade.
- Decesso del socio armatore
In caso di trasferimento della proprietà dell'imbarcazione "mortis causa" è facoltà dell'erede, limitatamente al coniuge superstite ed ai soggetti rientranti per legge nella categoria dei parenti di primo grado, mantenere l'imbarcazione nel medesimo ormeggio. In questo contesto lo stesso erede deve associarsi immediatamente secondo le modalità vigenti presentando la documentazione attestante la sua piena disponibilità dell'imbarcazione.
- Radiazione per morosità
- Espulsione
- Mancato ormeggio oltre i termini.
Articolo 7 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI NECESSITA’ E/O EMERGENZA
Qualora il Circolo dovesse non disporre o rinunciare temporaneamente o a titolo definitivo ad una parte dello specchio acqueo in concessione, si dovrà procedere alla revoca degli ormeggi secondo il criterio della minore anzianità nella titolarità del posto d’ormeggio.
Qualora per modificare o riparare opere a terra o a mare, sia riconosciuta la necessità di spostare le unità da diporto, cambiare gli ormeggi, ecc., ne sarà dato tempestivo avviso ai singoli soci assegnatari, affinché provvedano a loro spese a quanto necessario; in difetto, sarà provveduto d’ufficio a spese degli interessati.
In caso d’emergenza o per motivi di sicurezza, il Circolo, tramite persone dallo stesso incaricate, potrà intervenire in via d’urgenza sulle unità da diporto dei soci, salvo successiva comunicazione al proprietario.
Se per incuria o negligenza del proprietario l’unità da diporto si trovi in situazioni di pericolo, il Circolo o persona da questo delegata, potrà, senza che ciò costituisca un obbligo, intervenire per impedire la perdita o il deterioramento dell’imbarcazione addebitando al proprietario le relative spese.
Articolo 8 – NORME DI SICUREZZA
Le unità da diporto ormeggiate debbono essere dotate d’ormeggi efficienti e di quanto altro possa impedirne l'allagamento e affondamento. Devono inoltre essere munite di parabordi sui due lati in numero e dimensioni proporzionate alle proprie dimensioni.
Attrezzature, remi, sagole, ancore, ceste, tender od altro debbono essere contenuti nelle rispettive unità da diporto.
Tutti i soci devono prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera per operazioni di emergenza o sicurezza in caso di condizioni meteorologiche avverse.
Articolo 9 – ASSICURAZIONI
Tutte le unità da diporto di proprietà dei soci devono essere assicurate dagli stessi per la Responsabilità Civile a norma di legge.
Articolo 10 – RACCOLTA RIFIUTI
E’ dovere di ogni socio non inquinare le acque del porto con scarichi, olii e rifiuti. I rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori secondo le normative vigenti.
Articolo 11 – MANOVRE NELLO SPECCHIO ACQUEO IN CONCESSIONE
Le manovre di attracco e partenza all’interno del porto dovranno essere eseguite con la massima cautela allo scopo di evitare danni alle altre unità da diporto, a persone o a cose. Le manovre non devono inoltre intralciare eventuali traghetti e unità da pesca, nonché le unità delle Forze dell’Ordine in manovra.
Articolo 12 – DANNI E FURTI
Nessuna responsabilità può essere attribuita al Circolo Velico Duino per danni e/o furti alle imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo in concessione.
SEZIONE II
GESTIONE DELLA SEDE SOCIALE
Articolo 13 – ATTIVITA’ NELLA SEDE SOCIALE
I soci possono usufruire della sede sociale nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
E' consentito l'uso della sede sociale anche ai familiari non soci.
I figli dei soci, minori di anni 18, possono accedere alla sede solo se accompagnati dai genitori o dai loro familiari, che sono tenuti a vigilare per evitare danneggiamenti o disturbo.
I soci possono invitare nella sede sociale, facendo uso discreto e limitato di tale facoltà, persone di loro conoscenza in qualità di ospiti, del cui comportamento si fanno garanti.
Non potranno frequentare la sede sociale, neppure in qualità di ospiti, persone che nel passato non siano state accettate come soci, oppure siano state radiate o espulse dal Circolo.
In caso di ospitalità per incontri conviviali, compleanni, ecc., il socio dovrà presentare preventivamente domanda al Consiglio direttivo che si esprimerà, potendo richiedere, quale contributo, un importo pari alle spese sostenute. I soci si obbligano inoltre a riconsegnare i locali integri e puliti.
Non è permesso fumare nella sede sociale.
Articolo 14 – RESPONSABILITA’ DEI SOCI NELL’USO DELLA SEDE SOCIALE
I soci sono tenuti a denunciare spontaneamente e rifondere ogni danno arrecato al patrimonio sociale o ad altri associati, per fatto proprio o di altre persone per le quali sono tenuti a rispondere. I soci devono accettare, nella valutazione dei danni arrecati al patrimonio sociale, l'arbitraggio del Consiglio direttivo o di persone a tale scopo da questo designate.
Il Circolo non assume alcuna responsabilità in caso di furto, danneggiamento, smarrimento o scambio di oggetti, indumenti e beni di proprietà dei soci, nella sede sociale o in altri ambienti in concessione al Circolo.
I soci sono responsabili dell’integrità di eventuali mezzi, attrezzi, utensili e altri beni sociali loro consegnati.
SEZIONE III
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15 – COMPITI DEI CONSIGLIERI
Presidente
E’ il legale rappresentante del Circolo, presiede e convoca il Consiglio direttivo e dispone del potere di firma sociale.
Vicepresidente
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni.
Segretario
Provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, nonché alla gestione ed archiviazione della corrispondenza, anche via e-mail. Garantisce la corretta gestione della sede sociale. Sovrintende inoltre i rapporti con Enti terzi.
Tesoriere
E’ responsabile della cassa contante e dei conti, provvede alla verifica e al pagamento delle spese. Conserva la documentazione contabile. Relaziona sul bilancio consuntivo e preventivo in Assemblea dei soci.
Direttore sportivo
E’ responsabile della scuola vela e dei rapporti con gli istruttori, nonché della promozione sul territorio. Compila eventuali programmi per le regate e provvede alla loro organizzazione servendosi eventualmente a tale scopo dell'opera di una commissione nominata dal Consiglio direttivo. Dispone del materiale inerente all’attività velica ed è responsabile della manutenzione e conservazione delle imbarcazioni sociali, provvedendo che le stesse siano sempre perfettamente efficienti.
Direttore Mare
E’ responsabile della gestione degli ormeggi in concessione al Circolo, nonché della sede a mare e delle sue relative manutenzioni.
Consiglieri
Affiancano, secondo le temporanee necessità, i responsabili dei diversi settori, per il buon esito delle attività del Circolo.